L`articolo 404 del Codice Civile dice che `la persona che, per effetto di un`infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell`impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio`. L`ADS deve dunque tutelare gli interessi della persona beneficiata: nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare. Lo studio Ferrari, specializzatosi negli anni nel settore, può indirizzare al meglio l`ADS nello svolgimento di questo delicato compito.